Ci sono delle importanti novità per quanto concerne i sinistri stradali e l'eventuale risarcimento danni; un tempo nolte assicurazioni auto erano solite procedere con la liquidazione dei danni una volta riparato il veicolo e presentata la fattura. Il rimborso, dunque, arrivava in un secondo momento. Col tempo però le cose sono cambiate e oggi si cerca di dare importanza sia al soggetto che ha ricevuto il danno che al rigore probatorio. Si è infatti stabilito che il pregiudizio economico, ossia il "danno al portafoglio", non va preso in considerazione soltanto dal momento in cui viene pagato il meccanico. Il pregiudizio va riconosciuto prima, ovvero nell'esatto momento in cui avviene l'incidente stradale che determina la necessità di riparazione.
Un caso emblematico viene affrontato dal tribunale di Nola, che con la sentenza 3249/2025 fa finalmente chiarezza sull'argomento. Al momento del sinistro il proprietario subisce immediatamente un danno economico. Il fatto che successivamente decida di portare l'auto in carrozzeria, oppure no, non è rilevante. Il giudice di Nola si esprime su una vicenda che vede coinvolti uno scooter e un'autovettura. I due veicoli ebbero un incidente nel febbraio del 2013: lo scooter, bloccato nel traffico, venne tamponato dall'auto. Chi si trovava a bordo del mezzo a due ruote riportò seri danni, tra cui lesioni dentarie e alle articolazioni di spalla, polso e ginocchio. Chiamato a esprimersi sulla vicenda, il giudice di Pace di Sant'Anastasia non diede ragione al conducente dello scooter poiché questi non aveva dimostrato con prove sufficienti che la persona citata in causa fosse davvero il proprietario dell'auto che lo aveva investito.
A quel punto la vittima di incidente ha presentato ricorso, facendo notare che da una visura del Pubblico Registro Automobilistico (Pra) risultava la titolarità del mezzo. Il tribunale di Nola ha dato ragione allo scooterista, affermando che il documento bastava per dimostrare chi fosse il proprietario dell'auto.
Arriviamo dunque alla copertura assicurativa. A quanto pare la compagnia assicurativa ha provato a contestare la copertura, ma lo ha fatto troppo tardi, pertanto il danneggiato ha potuto chiedere il risarcimento. Nel risarcimento è rientrato anche il danno materiale subito dal veicolo, che è stato calcolato in base al preventivo di riparazione. Il tribunale lo ha ritenuto congruo anche senza fattura. Questo perché, come previsto dal Codice Civile negli articoli 1223 e 2056, chi causa il sinistro deve risarcire la diminuzione del valore di mercato del veicolo che è rimasto danneggiato a seguito dell'incidente da lui provocato. Il danno è presente nell'esatto momento in cui si verifica l'incidente e viene considerato tale a prescindere che il danneggiato decida di riparare il mezzo oppure no. Il solo preventivo di riparazione, in sostanza, costituisce una prova più che valida.

